916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Si effettua una sorveglianza veterinaria ufficiale basata sui rischi per:
animali ad unghia fessa importati;
gallinacei, palmipedi e struzioniformi importati;
api mellifere europee e bombi importati;
i suini per cui sono stati impiegati sperma, ovuli ed embrioni provenienti dall’estero.
L’USAV emana direttive tecniche sulla modalità di stabilire casi in cui è necessaria la sorveglianza veterinaria ufficiale e sullo svolgimento della sorveglianza.
Il veterinario cantonale ordina la sorveglianza. Egli è responsabile dello svolgimento dei controlli nel quadro della sorveglianza.
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