916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Se l’UDSC constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, lo comunica all’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.
1bis. Se, al momento dell’importazione, constata che vi sono pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata, l’UDSC lo comunica all’USAV.1
L’UDSC fornisce, su richiesta, all’autorità cantonale competente informazioni riguardo a tutti i fatti importanti e le consente di esaminare gli atti.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 374). ↩
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