916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Per le autorizzazioni e le altre decisioni dell’USAV si applica la legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa. Per le opposizioni si applica inoltre l’articolo 59b LFE.
Le opposizioni e i ricorsi rientranti nel campo d’applicazione della legislazione sulle derrate alimentari sono disciplinati dagli articoli 67–71 LDerr.2
La procedura delle autorità cantonali d’esecuzione è retta dal diritto procedurale del rispettivo Cantone.