Il veterinario cantonale o il chimico cantonale notifica all’autorità competente per il perseguimento penale le infrazioni riscontrate alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari, in particolare quelle concernenti:1
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671). ↩
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