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Commenti: Art. 49 | Omnilex
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OITE-UE · Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord
Art. 49
Art. 48
Art. 50
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Art. 49
Art. 48
Art. 50
916.443.11
OITE-UE
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, l’esecuzione compete ai Cantoni.
L’UDSC esegue la presente ordinanza al confine doganale.
L’USAV emana le direttive tecniche necessarie per un’esecuzione adeguata e uniforme.
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