916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’USAV è autorizzato a inserire successivamente adeguamenti degli atti normativi determinanti dell’UE che riguardano dettagli tecnici d’importanza secondaria, relativamente alle condizioni di importazione, transito ed esportazione (art. 5 cpv. 2, 24 cpv. 3 lett. a e 25 cpv. 1 lett. a).
Il DFI può autorizzare l’USAV a effettuare adeguamenti tecnici per quanto riguarda le garanzie sanitarie supplementari da presentare (art. 6 cpv. 2).
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