916.443.14OITEAcFederal Council Ordinance29 dic 2014Fonte originale
La titolazione per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c di anticorpi neutralizzanti, che deve essere di almeno 0,5 Ul/ml, è rilevata su un campione di sangue prelevato da un veterinario abilitato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima dell’importazione.
Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale il cui passaporto per animali da compagnia attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d’importazione, uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o l’Irlanda del Nord.1
Nel caso di una vaccinazione di richiamo secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera b, non è necessario ripetere la titolazione.
Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a o b, non è necessaria una titolazione se:2
il detentore o la persona autorizzata presenta una dichiarazione, conformemente ai requisiti di cui all’allegato 4 numero 5, firmata di proprio pugno attestante che, durante il transito attraverso lo Stato o il territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c, gli animali non sono entrati in contatto con animali di specie ricettive alla rabbia; e
durante il trasporto gli animali non hanno mai abbandonato il mezzo di trasporto chiuso o il perimetro di un aeroporto internazionale.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 271). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 271). ↩
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