916.443.14OITEAcFederal Council Ordinance29 dic 2014Fonte originale
Gli uccelli provenienti da Paesi terzi possono essere importati soltanto se sono accompagnati da un certificato veterinario attestante l’avvenuta attuazione delle misure di cui all’allegato 5.
Gli uccelli provenienti da Paesi terzi possono essere importati e fatti transitare esclusivamente attraverso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra.
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