916.443.14OITEAcFederal Council Ordinance29 dic 2014Fonte originale
Per il transito di animali da compagnia per via aerea diretta si applicano i requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.
Le disposizioni sull’importazione sono applicabili al transito nei seguenti casi:
gli animali da compagnia vengono introdotti per via aerea nel territorio d’importazione e fatti transitare con un altro mezzo di trasporto attraverso il territorio d’importazione;
gli animali da compagnia vengono fatti transitare via terra attraverso il territorio d’importazione.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.