916.443.14OITEAcFederal Council Ordinance29 dic 2014Fonte originale
Il veterinario ufficiale del Cantone o del servizio veterinario di confine notifica alla competente autorità di perseguimento penale le infrazioni constatate alla legislazione sulle epizoozie e sulla protezione degli animali, in particolare quelle concernenti:
l’identità e la provenienza degli animali;
la tutela della salute umana e degli animali.
In caso di importazione e di transito illegali, la competente autorità cantonale di perseguimento penale o l’USAV promuove un perseguimento penale. Qualora siano simultaneamente commesse infrazioni alle disposizioni doganali, l’UDSC promuove un perseguimento penale.
L’UDSC notifica ed esegue, su richiesta dell’USAV o dell’autorità cantonale competente, i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un’inchiesta da parte dello stesso.
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