916.443.14OITEAcFederal Council Ordinance29 dic 2014Fonte originale
Le tasse per le autorizzazioni e i controlli dell’USAV sono disciplinate dall’ordinanza del 30 ottobre 19851sulle tasse dell’USAV. Esse sono addossate al detentore o alla persona autorizzata.
Il detentore o la persona autorizzata deve inoltre farsi carico di tutti i costi generati dai controlli delle autorità veterinarie cantonali, nonché dalle misure disposte dalle autorità veterinarie cantonali o dal servizio veterinario di confine.