916.443.14OITEAcFederal Council Ordinance29 dic 2014Fonte originale
Il passaporto svizzero per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente da veterinari dotati di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera e da veterinari impiegati presso un altro veterinario dotato di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Essi soltanto possono annotare nel passaporto per animali da compagnia i dati sull’animale e sul suo detentore.1
Al momento del rilascio di un passaporto per animali da compagnia, il veterinario vi deve registrare i seguenti dati:
la data dell’impianto, nonché il numero e la localizzazione del microchip impiantato nell’animale da compagnia;
il nominativo e le informazioni di contatto del detentore;
il numero del passaporto per animali da compagnia consegnato.
Per i cani, i veterinari devono registrare nella banca dati centrale i numeri dei passaporti per animali da compagnia rilasciati secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE.2
I dati sono conservati per tre anni.
Essi sono comunicati, su richiesta, all’USAV e alle autorità d’esecuzione cantonali.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). ↩
Introdotto dal n. II 1 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). ↩
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