916.443.14OITEAcFederal Council Ordinance29 dic 2014Fonte originale
Per lʼemissione e la distribuzione del passaporto svizzero per animali da compagnia è competente l’USAV. A tale scopo l’USAV può fare ricorso a terzi.
Il passaporto per animali da compagnia deve essere emesso secondo le prescrizioni armonizzate a livello internazionale. Può essere fornito unicamente a veterinari attivi in Svizzera dotati di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione.
Le tasse per l’emissione e la distribuzione del passaporto per animali da compagnia sono rette dall’ordinanza del 23 novembre 20051sugli emolumenti per le pubblicazioni. Esse sono addossate ai veterinari.
Footnotes
[RU 2005 5433.RU 2014 4329art. 8]. Vedi ora l’O del 19 nov. 2014 (RS 172.041.11 ). ↩
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