916.443.14OITEAcFederal Council Ordinance29 dic 2014Fonte originale
Nell’importazione di cani, gatti e furetti da Paesi terzi possono essere portati con sé al massimo cinque animali secondo le disposizioni della presente ordinanza. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l’ordinanza del 18 novembre 20151concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.
L’USAV autorizza, su richiesta, l’importazione di oltre cinque cani, gatti o furetti se:
l’importazione è temporanea;
il detentore o una persona autorizzata porta con sé gli animali per farli partecipare a concorsi, esposizioni o manifestazioni sportive oppure per allenarli in vista di simili eventi; e
il detentore o la persona autorizzata dimostra che gli animali:
1. sono stati iscritti per tali scopi o sono stati registrati presso un’associazione che organizza simili eventi, e
2. hanno raggiunto almeno sei mesi di vita; è fatto salvo il requisito di un’età superiore per ragioni di polizia sanitaria.
Nell’autorizzazione l’USAV può limitare il numero di cani, gatti o furetti che possono essere importati e stabilire la durata massima del soggiorno.
L’autorizzazione deve essere portata con sé al momento dell’entrata nel territorio d’importazione e presentata spontaneamente agli organi di controllo.