916.443.14OITEAcFederal Council Ordinance29 dic 2014Fonte originale
Per l’importazione di cani, gatti e furetti dagli Stati membri UE, dall’Islanda e dalla Norvegia nonché dall’Irlanda del Nord il numero massimo fissato nell’articolo 6a capoversi 1 e 2 e i rispettivi requisiti per le deroghe si applicano per analogia. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l’ordinanza del 18 novembre 20151concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché con l’Irlanda del Nord.