I veicoli a motore possono circolare su strade forestali a scopo di:
salvataggio;
controlli di polizia;
esercitazioni militari;
realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
1 manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni.
I veicoli a motore possono circolare in foresta fuori dalle strade forestali soltanto qualora si rivelasse indispensabile alla realizzazione di uno degli scopi menzionati al capoverso 1.
Le manifestazioni con veicoli a motore su strade forestali e nel resto della foresta sono vietate.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra II n. 61 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). ↩
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