(art. 2 cpv. 2 lett. b e 11 cpv. 1 LFo)
- Edifici e impianti forestali, quali capannoni forestali, depositi di tondame, depositi coperti di legna da ardere e strade forestali possono essere costruiti o trasformati con l’autorizzazione dell’autorità secondo l’articolo 22 LPT1.2
- L’autorizzazione è rilasciata solo se:
- gli edifici e gli impianti servono alla gestione regionale della foresta;
- il loro fabbisogno è dimostrato, l’ubicazione è appropriata e le dimensioni sono conformi alle condizioni regionali; e
- nessun interesse pubblico preponderante vi si oppone.
- Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.