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Art. 13a

921.01OFoFederal Council Ordinance1 gen 1993Fonte originale

(art. 2 cpv. 2 lett. b e 11 cpv. 1 LFo)

  1. Edifici e impianti forestali, quali capannoni forestali, depositi di tondame, depositi coperti di legna da ardere e strade forestali possono essere costruiti o trasformati con l’autorizzazione dell’autorità secondo l’articolo 22 LPT1.2
  2. L’autorizzazione è rilasciata solo se:
    1. gli edifici e gli impianti servono alla gestione regionale della foresta;
    2. il loro fabbisogno è dimostrato, l’ubicazione è appropriata e le dimensioni sono conformi alle condizioni regionali; e
    3. nessun interesse pubblico preponderante vi si oppone.
  3. Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

Footnotes

  1. RS 700

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 294).

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