(art. 11 cpv. 1 e 16 LFo)
- Prima di rilasciare autorizzazioni edilizie per edifici o impianti forestali in foresta, ai sensi dell’articolo 22 LPT, dev’essere sentita l’autorità forestale cantonale competente.
- Le autorizzazioni eccezionali per piccoli edifici o piccoli impianti non forestali in foresta ai sensi dell’articolo 24 LPT possono essere rilasciate solo d’intesa con l’autorità forestale cantonale competente.