I Cantoni adottano provvedimenti organizzativi per salvare vite umane e limitare l’entità dei danni in caso di evento. A tale scopo:
- assicurano che vengano allestiti i piani d’intervento, che gli organi di condotta e le forze d’intervento civili li conoscano, e che si tengano le relative esercitazioni;
- assicurano che gli organi di condotta e le forze d’intervento civili ricevano una consulenza specializzata per la preparazione e la gestione di catastrofi naturali;
- allestiscono e gestiscono i dispositivi di allarme necessari a proteggere gli insediamenti e le vie di comunicazione da catastrofi naturali;
- adottano provvedimenti tecnici per supportare le forze d’intervento nella gestione di catastrofi naturali.