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Art. 17a

921.01OFoFederal Council Ordinance1 gen 1993Fonte originale

I Cantoni adottano provvedimenti organizzativi per salvare vite umane e limitare l’entità dei danni in caso di evento. A tale scopo:

  1. assicurano che vengano allestiti i piani d’intervento, che gli organi di condotta e le forze d’intervento civili li conoscano, e che si tengano le relative esercitazioni;
  2. assicurano che gli organi di condotta e le forze d’intervento civili ricevano una consulenza specializzata per la preparazione e la gestione di catastrofi naturali;
  3. allestiscono e gestiscono i dispositivi di allarme necessari a proteggere gli insediamenti e le vie di comunicazione da catastrofi naturali;
  4. adottano provvedimenti tecnici per supportare le forze d’intervento nella gestione di catastrofi naturali.

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