I Cantoni adottano provvedimenti biologici e tecnici per limitare il rischio di catastrofi naturali. Questi provvedimenti comprendono:
la delimitazione della foresta di protezione e la realizzazione di foreste con funzione protettiva nonché la cura dei popolamenti giovani;
provvedimenti selvicolturali;
provvedimenti edilizi per prevenire danni causati da valanghe e installazione di impianti per lo stacco preventivo di valanghe;
opere contro la caduta di sassi o massi, incluse le opere di contenimento, e lo sgombero di materiale pericolante;
opere contro frane e scoscendimenti di terreno, corrispondenti drenaggi nonché provvedimenti di protezione contro l’erosione;
provvedimenti concomitanti negli alvei, in relazione alla conservazione della foresta (opere forestali per la correzione dei torrenti).
Progettano nuove opere e impianti di protezione resistenti. Verificano la capacità di sovraccarico e la sicurezza del sistema di opere e impianti di protezione esistenti, adeguandole se necessario.
Designano aree di ritenzione che danno diritto a indennità, nelle quali, mediante provvedimenti di protezione, le catastrofi naturali vengono convogliate e fatte defluire, in modo da caricare tali aree con maggiore frequenza o intensità e proteggere così altre zone.
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