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Art. 17b

921.01OFoFederal Council Ordinance1 gen 1993Fonte originale
  1. I Cantoni adottano provvedimenti biologici e tecnici per limitare il rischio di catastrofi naturali. Questi provvedimenti comprendono:
    1. la delimitazione della foresta di protezione e la realizzazione di foreste con funzione protettiva nonché la cura dei popolamenti giovani;
    2. provvedimenti selvicolturali;
    3. provvedimenti edilizi per prevenire danni causati da valanghe e installazione di impianti per lo stacco preventivo di valanghe;
    4. opere contro la caduta di sassi o massi, incluse le opere di contenimento, e lo sgombero di materiale pericolante;
    5. opere contro frane e scoscendimenti di terreno, corrispondenti drenaggi nonché provvedimenti di protezione contro l’erosione;
    6. provvedimenti concomitanti negli alvei, in relazione alla conservazione della foresta (opere forestali per la correzione dei torrenti).
  2. Progettano nuove opere e impianti di protezione resistenti. Verificano la capacità di sovraccarico e la sicurezza del sistema di opere e impianti di protezione esistenti, adeguandole se necessario.
  3. Designano aree di ritenzione che danno diritto a indennità, nelle quali, mediante provvedimenti di protezione, le catastrofi naturali vengono convogliate e fatte defluire, in modo da caricare tali aree con maggiore frequenza o intensità e proteggere così altre zone.

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