Sono provvedimenti selvicolturali tutti gli interventi di cura che contribuiscono a conservare o a ripristinare la continuità e la qualità del popolamento.
I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono:
1 la cura del novelleto e delle spessine, come pure il dirado delle perticaie al fine di ottenere popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti;
i provvedimenti specifici alla cura del novellame nella foresta giardinata e nelle altre foreste a più strati, nella foresta cedua composta o semplice come pure nel margine stratificato della foresta;
i provvedimenti di protezione contro i danni causati dalla selvaggina;
la costruzione di sentieri nelle zone di difficile accesso.
Sono provvedimenti di dirado e di ringiovanimento:
la ripulitura della tagliata e la creazione di un nuovo soprassuolo nonché i provvedimenti collaterali necessari;
l’utilizzazione del legname e l’esbosco.
Le cure minime per mantenere la funzione protettiva consistono in misure che si limitano ad assicurare durevolmente la continuità del popolamento; il legname viene lasciato o usato sul posto se ciò non arreca pericolo.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). ↩
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