(art. 26 cpv. 3 e 27a cpv. 2 LFo)
- L’UFAM provvede alle basi per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta. Coordina i provvedimenti di portata intercantonale e li stabilisce, se necessario.
- L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie, nei limiti del proprio mandato di base, i seguenti compiti:
- organizza, insieme ai servizi forestali cantonali, il rilevamento di dati importanti ai fini della protezione della foresta;
- informa sulla comparsa di organismi nocivi o di altri fattori che possono mettere in pericolo la foresta;
- presta consulenza in materia di protezione della foresta ai servizi specializzati federali e cantonali.