Se si producono danni causati dalla selvaggina nonostante la regolazione degli effettivi, si stabilisce un relativo piano di prevenzione.
Il piano di prevenzione comprende provvedimenti forestali, provvedimenti venatori e provvedimenti per migliorare e acquietare gli spazi vitali, nonché un controllo dell’efficacia dei provvedimenti assunti.1
Il piano di prevenzione costituisce parte integrante della pianificazione forestale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). ↩
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