Le indennità per l’acquisizione di dati di base e per i provvedimenti sono accordate globalmente fatta eccezione per il capoverso 2. L’ammontare delle indennità globali è stabilito tra l’UFAM e il Cantone interessato nel quadro degli accordi programmatici in base a:
il rischio di catastrofi naturali;
l’entità, l’efficacia e la qualità dei provvedimenti.
Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se i provvedimenti:
interessano più di un Cantone;
riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali;
richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
non erano prevedibili.
Il contributo per i costi computabili dell’acquisizione di dati di base è del 50 per cento.
Il contributo per i costi dei provvedimenti è compreso tra il 35 e il 45 per cento ed è stabilito in funzione di:
il grado di attuazione dei dati di base;
l’entità, l’efficacia e la qualità dei provvedimenti.
Qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi contro le catastrofi naturali, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo di cui al capoverso 4 può, in via eccezionale, essere aumentato del 20 per cento. Il contributo è stabilito in base a:
la necessità dei provvedimenti a seguito di una situazione straordinaria;
il notevole onere finanziario a carico del Cantone interessato in relazione ai provvedimenti di protezione contro i pericoli naturali;
la visione d’insieme della pianificazione.
Non è accordata alcuna indennità per:
provvedimenti volti a proteggere opere e impianti che al momento della loro realizzazione sono stati edificati in zone di pericolo già designate o in aree notoriamente pericolose e che non erano necessariamente vincolati a tale ubicazione;
provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci o sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti;
l’attuazione dei dati di base e dei provvedimenti nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d’incidenza territoriale;
l’esercizio di provvedimenti tecnici per interventi d’emergenza e le spese di organi di condotta e forze d’intervento coperte dal mandato di base;
l’esercizio di provvedimenti tecnici;
l’elaborazione di strumenti di lavoro, direttive e linee guida cantonali.
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