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Art. 38a

921.01OFoFederal Council Ordinance1 gen 1993Fonte originale
  1. Per le indennità sono imputabili soltanto i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.
  2. Per le indennità di cui agli articoli 39 capoversi 1 e 2 e 40 capoverso 1 lettera c, sono computabili i costi relativi a:
    1. l’elaborazione dei dati di base e la pianificazione dei provvedimenti;
    2. l’esecuzione e l’attuazione;
    3. l’acquisto di terreni, le servitù nonché l’espropriazione formale e materiale;
    4. la terminazione.
  3. Non sono imputabili per le indennità di cui all’articolo 39 capoversi 1 e 2 in particolare:
    1. gli emolumenti dovuti;
    2. i costi che possono essere trasferiti ai responsabili dei danni;
    3. i costi per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalle misure, indipendentemente dalla protezione da catastrofi naturali;
    4. i costi per i provvedimenti che apportano alle strade nazionali un miglioramento della protezione contro le piene e che sono già coperti dalla partecipazione ai costi dell’Ufficio federale delle strade;
    5. i costi per le spese amministrative.
  4. Non sono computabili per le indennità di cui all’articolo 40 capoverso 1 lettera c e capoverso 3 in particolare:
    1. gli emolumenti dovuti;
    2. i costi che possono essere trasferiti a terzi che, in modo determinante, sono beneficiari o responsabili dei danni.

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