Per le indennità sono imputabili soltanto i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.
Per le indennità di cui agli articoli 39 capoversi 1 e 2 e 40 capoverso 1 lettera c, sono computabili i costi relativi a:
l’elaborazione dei dati di base e la pianificazione dei provvedimenti;
l’esecuzione e l’attuazione;
l’acquisto di terreni, le servitù nonché l’espropriazione formale e materiale;
la terminazione.
Non sono imputabili per le indennità di cui all’articolo 39 capoversi 1 e 2 in particolare:
gli emolumenti dovuti;
i costi che possono essere trasferiti ai responsabili dei danni;
i costi per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalle misure, indipendentemente dalla protezione da catastrofi naturali;
i costi per i provvedimenti che apportano alle strade nazionali un miglioramento della protezione contro le piene e che sono già coperti dalla partecipazione ai costi dell’Ufficio federale delle strade;
i costi per le spese amministrative.
Non sono computabili per le indennità di cui all’articolo 40 capoverso 1 lettera c e capoverso 3 in particolare:
gli emolumenti dovuti;
i costi che possono essere trasferiti a terzi che, in modo determinante, sono beneficiari o responsabili dei danni.
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