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Art. 40a

921.01OFoFederal Council Ordinance1 gen 1993Fonte originale

(art. 37a LFo)

  1. L’ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione è stabilito in base:
    1. al pericolo rappresentato per le funzioni della foresta;
    2. al numero di ettari interessati da provvedimenti;
    3. alla qualità della fornitura della prestazione.
  2. L’ammontare è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
  3. Le indennità possono essere accordate singolarmente se i provvedimenti non erano prevedibili e sono particolarmente onerosi. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a e c.

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