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Art. 40b

921.01OFoFederal Council Ordinance1 gen 1993Fonte originale

(art. 37b LFo)

  1. Un’indennità può essere versata nei casi di rigore se singoli hanno subito un pregiudizio particolarmente grave e non si può ragionevolmente pretendere che essi abbiano a sopportare il danno da sé.
  2. Le domande di indennità, debitamente motivate, devono essere presentate al servizio cantonale competente dopo l’accertamento del danno, ma al più tardi a un anno dall’esecuzione dei provvedimenti.
  3. Non è accordata nessuna indennità per perdita di guadagno o danni immateriali.
  4. La Confederazione rimborsa ai Cantoni, nel quadro delle indennità globali di cui all’articolo 40a , dal 35 al 50 per cento delle spese cagionate dal versamento delle indennità.

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