La Confederazione può accordare aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi per progetti di ricerca e di sviluppo dei quali non è mandante.
Essa può accordare aiuti finanziari nel singolo caso a istituzioni che promuovono e coordinano la ricerca e lo sviluppo, sino a concorrenza dell’importo fornito da terzi, a condizione che le sia riconosciuto un adeguato diritto di codecisione in seno alle stesse.
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