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Commenti: Art. 46 | Omnilex
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OFo · Ordinanza sulle foreste
Art. 46
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921.01
OFo
Federal Council Ordinance
1 gen 1993
Fonte originale
Il Cantone presenta la domanda di indennità o aiuti finanziari globali all’UFAM.
La domanda contiene informazioni concernenti:
gli obiettivi programmatici da raggiungere;
i provvedimenti che saranno probabilmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione;
l’efficacia dei provvedimenti.
In caso di provvedimenti di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni interessati.
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