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Art. 1

922.0LCPFederal Act1 apr 1988Fonte originale
  1. La presente legge si prefigge di:
    1. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
    2. proteggere le specie animali minacciate;
    3. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
    4. garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina.
  2. Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia.

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