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Art. 2

922.0LCPFederal Act1 apr 1988Fonte originale

La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico:

  1. uccelli;
  2. predatori;
  3. artiodattili;
  4. leporidi;
  5. castori, marmotte e scoiattoli.

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