Torna alla legge

Art. 10

922.0LCPFederal Act1 apr 1988Fonte originale
  1. Chi vuole tenere in cattività animali protetti necessita di un’autorizzazione cantonale.
  2. Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere tenuti in cattività animali protetti.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.