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Art. 9

922.0LCPFederal Act1 apr 1988Fonte originale
  1. Necessita di un’autorizzazione della Confederazione chi vuole:
    1. importare, far transitare o esportare animali di specie protette nonché parti o prodotti dei medesimi;
    2. mettere in libertà animali delle specie protette;
    3. importare, nell’intento di metterli in libertà, animali cacciabili;
    4. servirsi, in via eccezionale, di mezzi ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia.
  2. Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.

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