La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità a copertura dei costi per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:
linci, orsi, lupi, sciacalli dorati e aquile reali: l’80 per cento dei costi per danni ad animali da reddito agricoli;
lontre: il 50 per cento dei costi per danni a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura o di soggiorno;
castori: il 50 per cento dei costi per danni al bosco e a colture agricole nonché a edifici e impianti secondo l’articolo 13 capoverso 5 della legge sulla caccia.
I Cantoni verificano se il danno è stato causato da un animale di cui al capoverso 1 e determinano l’ammontare del danno causato dalla selvaggina.
La Confederazione paga l’indennità solamente se:
le misure di protezione ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni sono state attuate preventivamente a regola d’arte;
in caso di attacchi a ovini, caprini, bovini o equini, gli animali sono registrati nella banca dati sul traffico di animali di cui all’articolo 45b della legge del 1º luglio 19661sulle epizoozie (LFE); e
il Cantone si assume i costi rimanenti.
Il rimborso da parte dell’UFAM ai Cantoni avviene una volta all’anno per il periodo dal 1° novembre al 31 ottobre.