Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia per singoli castori che causano danni rilevanti o rappresentano un pericolo per le persone, se non è possibile prevenire il danno o il pericolo mediante misure ragionevolmente esigibili.
Un danno causato da un castoro è considerato rilevante in caso di:
gallerie scavate sotto edifici e impianti di interesse pubblico, scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene o vie di collegamento delle aziende agricole;
costruzione di dighe o attività di scavo che provocano l’allagamento di insediamenti o di edifici e impianti di interesse pubblico nonché il ristagno nei sistemi di drenaggio agricoli che interessano superfici per l’avvicendamento delle colture;
insediamento permanente in impianti per il trattamento o la depurazione delle acque.
L’autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni o a evitare la messa in pericolo delle persone; deve essere limitata a una durata e a un perimetro adeguati. I Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.
Se nel perimetro di cui al capoverso 3 vive una famiglia di castori, il castoro deve essere catturato con una trappola a trabocchetto prima di essere ucciso. Nel periodo dal 16 marzo al 31 luglio le femmine che allattano non possono essere uccise.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.