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Art. 10a

922.01OCPFederal Council Ordinance1 apr 1988Fonte originale

L’UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all’articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

  1. la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;
  2. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
  3. la promozione di misure di prevenzione;
  4. l’accertamento di danni e di pericoli;
  5. il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;
  6. 1 la dissuasione, la cattura o, sempreché non già disciplinato agli articoli 4bise 9bis, l’abbattimento, in particolare in base all’entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell’UFAM in caso di misure contro singoli orsi o linci;
  7. il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;
  8. il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2207).

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