L’UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all’articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:
- la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;
- la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
- la promozione di misure di prevenzione;
- l’accertamento di danni e di pericoli;
- il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;
- 1 la dissuasione, la cattura o, sempreché non già disciplinato agli articoli 4bise 9bis, l’abbattimento, in particolare in base all’entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell’UFAM in caso di misure contro singoli orsi o linci;
- il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;
- il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.