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Art. 10b

922.01OCPFederal Council Ordinance1 apr 1988Fonte originale
  1. I Cantoni informano i responsabili delle aziende detentrici di animali da reddito tenuti al pascolo e degli allevamenti di api in merito alle misure di protezione del bestiame e delle api ragionevolmente esigibili. Nel caso di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari che praticano l’estivazione di ovini e caprini, la consulenza avviene, laddove possibile, sul posto. I Cantoni registrano i risultati delle consulenze. Qualora esista un piano individuale di protezione del bestiame secondo l’articolo 47b capoverso 4 dell’ordinanza del 23 ottobre 20131sui pagamenti diretti (OPD), i risultati devono essere integrati al suo interno.
  2. Per proteggere gli animali da reddito dai grandi predatori sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:
    1. per ovini e caprini: recinzioni per la protezione del bestiame o cani da protezione del bestiame;
    2. per camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo, cervi tenuti in recinti e pollame da reddito: recinzioni per la protezione del bestiame;
    3. per animali delle specie bovina o equina: detenzione congiunta della madre e del suo piccolo su pascoli sorvegliati durante il parto e nei primi quattordici giorni e rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di giovani animali da tale pascolo;
    4. altre misure adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM, in particolare se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o se vi sono altre categorie di animali da proteggere;
    5. per api in apiari: recinzioni per la protezione delle api.
  3. Nel caso di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari, dopo il primo attacco di grandi predatori a ovini, caprini o camelidi del nuovo mondo non protetti da misure di cui al capoverso 2 è considerata ragionevolmente esigibile l’adozione delle seguenti misure d’emergenza:
    1. su singoli pascoli: il trasferimento degli animali da reddito in un pascolo protetto;
    2. negli altri casi: altre misure d’emergenza secondo il piano individuale di protezione del bestiame o altre misure adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM.
  4. Gli animali da reddito che si trovano in stalle o aree di uscita recintate su un’area aziendale sono considerati protetti dai grandi predatori.
  5. Gli allevatori e gli apicoltori sono responsabili dell’attuazione delle misure ragionevolmente esigibili.

Footnotes

  1. RS 910.13

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