L’UFAM si assume al massimo il 30 per cento dei costi delle seguenti misure dei Cantoni per la prevenzione dei danni causati da castori a oggetti secondo l’articolo 12 capoverso 5 lettera b della legge sulla caccia:
installazione di reticoli di protezione antiscavo, palancole e pareti stagne;
costruzione di rinfianchi di pietrame e sbarramenti di ghiaia;
reticoli per la protezione dei canali di scolo e tubi per l’evacuazione delle acque di scarico provenienti dalle zone abitate;
installazione di tane di castoro artificiali;
installazione di tubi di drenaggio in prossimità delle dighe del castoro;
installazione di piastre metalliche in prossimità dei punti di cedimento dei sentieri;
altre misure dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a–f non sono sufficienti o adeguate.
La Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei costi della pianificazione cantonale per misure di protezione in corrispondenza di tratti di corsi d’acqua in cui un’attività incontrollata dei castori potrebbe mettere in pericolo edifici e impianti di interesse pubblico.
Se le misure di cui al capoverso 1 sono realizzate nel quadro di una pianificazione cantonale generale secondo il capoverso 2, la Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei costi.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.