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Art. 10g

922.01OCPFederal Council Ordinance1 apr 1988Fonte originale
  1. Per la prevenzione dei danni causati da castori sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:
    1. limitazione dell’attività di costruzione di dighe del castoro;
    2. protezione delle colture agricole mediante recinzioni elettriche o reticolari metalliche;
    3. protezione di singoli alberi con guaine di rete metallica;
    4. protezione di scarpate di sponda, argini e impianti che servono per la protezione contro le piene mediante misure di protezione secondo l’articolo 10h capoverso 1 lettere a, b, d e g;
    5. protezione di infrastrutture di trasporto mediante installazione di piastre metalliche o tane di castoro artificiali;
    6. sbarramento dei flussi in entrata e in uscita degli impianti tecnici per il trattamento delle acque, delle condotte di scarico, delle canalizzazioni industriali o dei sistemi di drenaggio agricoli;
    7. altre misure dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a–f non sono sufficienti o adeguate.
  2. Per la prevenzione dei danni causati da lontre a impianti di piscicoltura e di soggiorno sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:
    1. recinzioni di protezione elettrificate;
    2. altre misure dei Cantoni.

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