Per la prevenzione dei danni causati da castori sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:
limitazione dell’attività di costruzione di dighe del castoro;
protezione delle colture agricole mediante recinzioni elettriche o reticolari metalliche;
protezione di singoli alberi con guaine di rete metallica;
protezione di scarpate di sponda, argini e impianti che servono per la protezione contro le piene mediante misure di protezione secondo l’articolo 10h capoverso 1 lettere a, b, d e g;
protezione di infrastrutture di trasporto mediante installazione di piastre metalliche o tane di castoro artificiali;
sbarramento dei flussi in entrata e in uscita degli impianti tecnici per il trattamento delle acque, delle condotte di scarico, delle canalizzazioni industriali o dei sistemi di drenaggio agricoli;
altre misure dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a–f non sono sufficienti o adeguate.
Per la prevenzione dei danni causati da lontre a impianti di piscicoltura e di soggiorno sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:
recinzioni di protezione elettrificate;
altre misure dei Cantoni.
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