I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:
conservare specie animali o biotopi determinati;
prevenire i danni causati dalla selvaggina;
lottare contro le epizoozie;
1 recuperare animali feriti o, se del caso, ucciderli.
Allestiscono un elenco delle persone autorizzate.
L’UFAM può autorizzare per ricerche scientifiche e azioni di marcatura l’uso di mezzi ausiliari vietati.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 17 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377). ↩
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