Torna alla legge

Art. 3bis

922.01OCPFederal Council Ordinance1 apr 1988Fonte originale
  1. Le specie cacciabili secondo l’articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitate o estese come segue:
    1. la moretta tabaccata e la starna sono protette;
    2. il corvo comune è cacciabile.
  2. I periodi di protezione secondo l’articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitati o estesi come segue:
    1. cinghiale: periodo di protezione dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione;
    2. cormorano: periodo di protezione dal 1° marzo al 31 agosto;
    3. cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: periodo di protezione dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole che rischiano di essere danneggiate.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.