È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:1
disattende le misure di protezione;
acquista, si fa donare o smercia pesci, gamberi o organismi per la loro nutrizione, sapendo o dovendo presumere che sono stati ottenuti mediante un reato;
2 contravviene in altra maniera alle disposizioni della presente legge, alle prescrizioni del Consiglio federale, sempreché esso abbia previsto una pena in caso di violazione, oppure a una decisione individuale intimata con la comminatoria delle sanzioni del presente articolo.
Il tentativo e la complicità sono punibili.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233;FF 2009 4721). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233;FF 2009 4721). ↩
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