- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- Fatto salvo il capoverso 3, essa entra in vigore il 1° gennaio:
- che segue un termine di due anni dopo la scadenza del termine referendario, oppure
- che segue un termine di due anni dopo l’accettazione della legge in votazione popolare.
- L’articolo 6 entra in vigore dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum o dopo l’accettazione della legge da parte del popolo.
Data dell’entrata in vigore:11° gennaio 1994
Art. 6: 1° ottobre 1991