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Commenti: Art. 6 | Omnilex
Law
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LFSP · Legge federale sulla pesca
Art. 6
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Art. 6
923.0
LFSP
Federal Act
1 gen 1994
Fonte originale
L’autorizzazione della Confederazione è necessaria per:
importare e introdurre nelle acque svizzere specie, razze e varietà allogene di pesci e di gamberi;
introdurre nelle acque di una regione del Paese specie, razze e varietà estranee di pesci e di gamberi.
L’autorizzazione è concessa se il richiedente fornisce la prova che:
la fauna e la flora indigene non saranno messe in pericolo e
non ne risulterà nessuna modificazione indesiderata della fauna.
Il Consiglio federale può stabilire eccezioni all’obbligo di autorizzazione.
Le specie, razze e varietà allogene o estranee a una regione del Paese non possono essere vendute o utilizzate come esca viva.
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