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Commenti: Art. 14 | Omnilex
Law
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LSPro · Legge federale sulla sicurezza dei prodotti
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Art. 14
930.11
LSPro
Federal Act
1 lug 2010
Fonte originale
Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dell’esecuzione, nella misura in cui questa è di competenza della Confederazione.
Gli organi di esecuzione possono riscuotere emolumenti per il controllo di prodotti e l’esecuzione di misure.
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