D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), l’Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’articolo 4.
Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.
L’Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l’indicazione della fonte o dell’ente presso cui possono essere ottenute.
Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche.
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