Se necessario per tutelare interessi pubblici preponderanti, l’organo di vigilanza del mercato può disporre, oltre a quelle di cui all’articolo 22, altre misure appropriate, in particolare:
proibire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione;
disporre avvertenze sui rischi derivanti da un prodotto da costruzione, ordinarne e se necessario attuarne il richiamo o il ritiro;
vietare l’esportazione di un prodotto da costruzione la cui messa a disposizione sul mercato è proibita conformemente alla lettera a.
Se nei casi di cui al capoverso 1 il prodotto da costruzione presenta un rischio grave, tale da richiedere un intervento rapido, l’organo di vigilanza del mercato può confiscare, distruggere o rendere inutilizzabile il prodotto interessato.
Per decidere se un prodotto da costruzione presenta un rischio grave si esegue un’adeguata valutazione dei rischi tenendo conto della loro natura e della probabilità che si concretizzino.
Se necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui ai capoversi 1 e 2 sono prese sotto forma di una decisione di portata generale. Una volta eseguito il controllo del prodotto da costruzione, l’organizzazione incaricata della vigilanza chiede all’UFCL di emanare una decisione di portata generale.
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