Per garantire l’armonizzazione con gli adeguamenti del diritto dell’UE, nelle disposizioni d’esecuzione il Consiglio federale può:
adeguare le competenze di controllo degli organi di vigilanza del mercato di cui all’articolo 20;
stabilire ulteriori possibili misure che gli organi di vigilanza del mercato possono adottare conformemente agli articoli 22 e 23;
disciplinare l’elaborazione e l’attuazione di programmi di vigilanza del mercato nazionali e la partecipazione a programmi di vigilanza del mercato internazionali;
adeguare la partecipazione a sistemi d’informazione e d’esecuzione internazionali, sempre che riguardi prodotti da costruzione (art. 29 cpv. 5);
disciplinare gli aspetti che devono essere considerati per la valutazione dei rischi.
Se una disposizione di cui al capoverso 1 deroga alla presente legge, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale entro un termine adeguato una corrispondente modifica della legge.
D’intesa con la SECO e previa consultazione della Commissione federale dei prodotti da costruzione (art. 30), l’UFCL designa gli atti normativi dell’UE nel settore della vigilanza del mercato che definiscono:
condizioni unitarie per il controllo di un prodotto da costruzione, di una categoria di prodotti o delle caratteristiche dei rischi da controllare;
le informazioni che gli operatori economici devono trasmettere agli organi di vigilanza del mercato affinché questi ultimi possano svolgere la loro attività di vigilanza del mercato.
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