È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:
immette in commercio o mette a disposizione sul mercato un prodotto da costruzione che non soddisfa i requisiti definiti nella presente legge, senza comunque mettere in pericolo la sicurezza o la salute di persone;
viola l’obbligo di collaborazione e di informazione di cui all’articolo 25 capoverso 2;
viola una disposizione d’esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile, o viola una decisione a lui intimata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.
Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19741sul diritto penale amministrativo sono applicabili.