Chiunque intenzionalmente immette in commercio o mette a disposizione sul mercato un prodotto da costruzione che non soddisfa i requisiti definiti nella presente legge e in tal modo mette in pericolo la sicurezza o la salute delle persone, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
Se l’autore ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Per falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di false attestazioni, uso di attestazioni false o inesatte, rilascio non autorizzato di dichiarazioni di prestazione, applicazione e uso non autorizzato di marchi di conformità ai sensi degli articoli 23–28 della legge federale del 6 ottobre 19951sugli ostacoli tecnici al commercio sono applicabili le pene ivi menzionate.